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I nonni non hanno diritto all’affidamento dei minori di coniugi separati

Per le domande di affidamento nel procedimento di separazione e divorzio, il nuovo art. 155 c.c., novellato dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si è limitato ad affermare che, in caso di separazione tra i genitori, il figlio minore ha non soltanto il diritto “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” ma anche “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale“. La norma, indubbiamente, riconosce e valorizza il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, attribuendogli un sicuro rilievo non soltanto in linea generale, ma anche nella prospettiva del conflitto tra i genitori.  Per quanto la disposizione sia protesa a favorire l’ambiente domestico e con esso l’equilibrio del minore nel suo complesso, dalla stessa non può essere argomentata, in capo agli ascendenti, una legittimazione piena e diretta nei processi di separazione e divorzio. La finalità della norma, infatti, è incentrata sul diritto del minore, ma non attua un simmetrico riconoscimento in capo agli ascendenti, nonni,  del diritto all’affidamento del minore qualora i genitori, coniugi separati, non siano più in grado di provvedevi. Tanto al fine di salvaguardare la posizione del minore, assicurandogli una positiva e serena crescita, ed evitare che subisca eccessivi contraccolpi a motivo del contrasto familiare (lontano, dunque da conflitti interfamiliari) diventandone vittima incolpevole. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione, con sentenza n. 8100 del 20 aprile 2015.