PILLOLE DI DIRITTO CANONICO

Gravidanza indesiderata e nullità matrimoniale

Due giovani innamorati hanno dei rapporti intimi, a seguito dei quali la ragazza scopre di essere rimasta incinta. I genitori prospettano l’immediata celebrazione del matrimonio, richiamandoli fortemente alle loro responsabilità nei confronti del nascituro e anche per salvare l’onore delle due famiglie. Questi giovani si sposano dunque malvolentieri e presto arrivano alla separazione. Il ragazzo istituisce la causa di nullità del suo matrimonio sostenendo di essere stato costretto. Tenendo presente che l’esercizio della libertà è inscindibilmente legato alla responsabilità riguardo alle proprie azioni, come può essere valutata nel caso concreto la gravidanza alla luce del can. 1103? È un fattore che ha limitato la libertà o, al contrario, era giusto accelerare la decisione di sposarsi?

I termini utilizzati nella descrizione di questo caso fanno pensare ad un consenso fortemente viziato, ma probabilmente valido. Tre sono gli elementi che emergono a prima vista: la gravidanza non desiderata, il richiamo dei nubendi alle loro responsabilità, il consenso prestato malvolentieri. Sembra che i richiami dei genitori non abbiano forza di una costrizione. D’altro canto sembra che i due giovani si siano assunti le loro responsabilità, quindi si sono autodeterminati al matrimonio, anche se malvolentieri. Il punto specifico, è quello della responsabilità che richiede, però, una valutazione complessiva. In una tale situazione, l’azione dei genitori ha spesso come obiettivo principale (talvolta forse non del tutto consapevole) quello della protezione della propria immagine a livello sociale. Perciò, insistono nei confronti dei giovani perché si sposino, argomentando in vari modi (il nascituro ha bisogno anche del padre, comunque della famiglia); il ragazzo, per conto suo, sente l’obbligo di assumersi i propri doveri nei confronti della ragazza che ha reso madre. Ma, d’altro canto, i due decidendosi alla celebrazione del matrimonio, devono essere anche responsabili in vista della realtà che intendono istituire, ovvero del matrimonio e della famiglia. Dalle statistiche risulta infatti che i matrimoni celebrati in queste condizioni hanno poche possibilità di sopravvivenza. E non è affatto responsabile riparare un errore commettendone uno ancora più grande. Inoltre, se i due si sposano comunque, un’eventuale nullità del loro consenso matrimoniale andrebbe analizzata anche sotto il profilo della sufficiente, o no, discrezione di giudizio, specie sotto il profilo della libertà interna. Non raramente, infatti, in tali casi il consenso è nullo a norma del can. 1095, n. 2, a causa di un combinato effetto di vari fattori come: una qualche immaturità psico-affettiva, inaspettata gravidanza, pressione da parte dei genitori e talvolta di un più ampio ambiente, il disagio interiore e l’incertezza del futuro, specie se manca il supporto della famiglia di origine.

Avv. Anna Tatulli